Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Progettazione esterna

Oggetto: Regolamento riparto incentivo art. 18 L. 109/94 opere stradali e di edilizia pubblica. Nel mio Ente, il Regolamento di riparto incentivo approvato di concerto con l'Amministrazione e le OO.SS. prevede due ipotesi: 1 - Progettazione, DD.LL. ... interna > erogazione al RUP quota 25%; 2 - Progettazione, DD.LL. ... esterni > erogazione al RUP dell'incentivo previsto dall'art. 18 L. 109/96 (2%)con coefficienti di riduzione per fasce di importo dei lavori. Nel secondo caso il RUP agisce prevalentemente al di fuori dell'orario di servizio e ciò consente, vista la carenza di organico, di non far ricorso ad attività di supporto interne o esterne determinando di fatto consistenti economie di gestione. (Tabella 6 D.Lgs 01/04/2001). Chiedo se tale formulazione sia corretta ovvero se la percentuale di competenza del RUP non possa in alcun caso essere maggiore della quota pari al 25% previsto quando la progettazione, DD.LL. viene effettuata all'interno dell'Ente. Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Questo Ente è risultato assegnatario, sulla base del progetto definitivo elaborato da tecnici interni alla Stazione appaltante, di un finanziamento da parte della Regione Puglia per la realizzazione di un'opera pubblica. Dopo la concessione del finanziamento ha affidato a professionista esterno l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori, incarico disciplinato da apposito contratto. Di fatto il professionista ha elaborato il progetto esecutivo regolarmente approvato da questa Stazione appaltante che ha successivamente appaltato i lavori. Sennonché, vicende impreviste connesse alla fase di avvio degli interventi e conseguentemente al mancato rispetto del cronoprogramma fissato dal soggetto finanziatore (Regione Puglia) hanno reso necessario rinunciare al finanziamento regionale concesso al fine di non pregiudicarsi la possibilità di accedere ad una nuova linea di finanziamento regionale. Sta di fatto che il progettista esecutivo incaricato ha richiesto il pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta venendosi a determinare la seguente situazione: a. incarico formalmente affidato con copertura finanziaria garantita dal finanziamento regionale; b. prestazione professionale espletata; c. rinuncia della stazione appaltante al finanziamento regionale; d. richiesta di pagamento da parte del progettista; e. mancanza di copertura finanziaria (per quanto indicato al precedente punto c). Si chiede: Le competenze professionali maturate dal progettista costituiscono un debito fuori bilancio ? E se sì, possono ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 ? Nel caso invece non costituiscano un debito fuori bilancio, e comunque la Stazione Appaltante ha stanziato la somma necessaria attraverso specifica variazione di bilancio, è possibile procedere al pagamento senza transitare dal Consiglio Comunale ?

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?